Art. 3.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui all'articolo 1 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2007.

 

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      2. La distribuzione dei prodotti indicati all'articolo 1 confezionati prima del 31 dicembre 2007 è consentita fino al 31 dicembre 2008.